Le farmacie, così come gli altri soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, dal 1° gennaio 2021, dovranno trasmettere le informazioni relative alle spese sanitarie, comprese le modalità di pagamento, obbligatorie per tutti i documenti sanitari, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito, con un decreto, le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS; ha inoltre adeguato il tracciato del Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione dei dati delle spese sostenute nel 2020 entro il 31 gennaio 2021 e, a partire dal 1° gennaio 2021, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Dal 1° gennaio 2021 all’indicazione della modalità di pagamento si dovrà aggiungere :
- il tipo di documento fiscale (in modo da dare separata evidenza alle fatture rispetto agli altri documenti);
- l’aliquota Iva di ciascuna operazione (o la natura, se non soggetta ad iva perché esente o per altro motivo) ;
- l’eventuale opposizione del cittadino all’invio dei dati alla precompilata. In tal caso i dati sono trasmessi al sistema TS senza indicare il codice fiscale.
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i dati di spese sanitarie e veterinarie aggregandoli per tipologia di spesa; l’accesso ai dati sarà possibile solo per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, escludendo tutti quelli pagati con modalità non tracciabili (che saranno comunque visibili sul sito).
Il cittadino potrà accedere ai dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata e potrà correggerli o integrarli inserendo un nuovo documento, indicandone anche la modalità di pagamento tracciato; inoltre potrà rettificare le informazioni aggiuntive (natura documento, trattamento Iva).
L’obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 e solo per le spese detraibili al 19%; per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta non c’è nessun obbligo di verificare il pagamento.
Anche per il 2021 le fatture per le cessioni di beni, i cui dati devono essere inviati al sistema TS, e per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, saranno emesse in formato cartaceo in quanto, nel rispetto delle prescrizioni dettate per la tutela dei dati personali dal Garante privacy, è vietata l’emissione di fattura elettronica tramite Sdi.
di Agnese D’Amico