Il termine “lungo” per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali, sia “ordinari” che “4.0”, prenotati nel corso del 2022, al fine di beneficiare del credito d’imposta previsto dalla Legge 178/2020 per il 2022, scadrà il prossimo 30 novembre. Questa proroga è stata introdotta dall’ultimo decreto “Milleproroghe”.
Per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (senza prenotazione precedente), il credito d’imposta ammonta al 6% del costo, con un limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per quelli immateriali.
Questo beneficio fiscale si applica anche se gli investimenti vengono effettuati entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia stato accettato l’ordine dal venditore e siano stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
E’ bene ricordare che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 senza prenotazione, non è previsto alcun credito d’imposta.
Per quanto riguarda i beni materiali “4.0” effettuati nel 2022 o entro il termine “lungo” del 30 novembre 2023 con prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta ammonta al 40%. Tuttavia, se tali investimenti vengono effettuati oltre il 30 novembre, ma sempre nel 2023, si applicherà la misura inferiore del 20%, prevista per il 2023.
Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti è scaduto il 30 giugno.
L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.
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