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Prestazioni sanitarie: emissione fattura obbligatoria

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello del 4 aprile 2023 , ha affermato che le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura. Non è ammesso il ricorso al “documento commerciale parlante”, utilizzabile dalle farmacie.

La richiesta di chiarimenti è stata presentata da una società che, avvalendosi di professionisti sanitari abilitati (infermieri, biologi e tecnici di laboratorio), gestisce un laboratorio autorizzato per l’attività di analisi cliniche.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che le analisi cliniche eseguite da una “struttura sanitaria autorizzata”, dirette a identificare la patologia cui sono affetti i pazienti, rientrano nel perimetro di esenzione di cui all’art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.

Nel dettaglio, la norma prevede che sono esenti dall’imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»

La normativa iva, inoltre, precisa che l’emissione della fattura non è obbligatoria , se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, tra l’altro, “per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10” (co. 1 n. 6).

I servizi offerti dalle farmacie (prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti), ha precisato l’Agenzia delle Entrate come già fatto in passato nella risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017,oltre a beneficiare dell’esenzione IVA, possono essere certificate mediante “scontrino parlante”.

Tuttavia, come sottolineato nella medesima risoluzione , detto metodo di certificazione non può essere adottato da infermieri, fisioterapisti, ecc., che effettuano prestazioni sanitarie per conto della farmacia e nei suoi locali; queste devono essere, infatti, certificate nei confronti della stessa farmacia mediante fattura.

Il caso trattato quindi nell’interpello, in cui le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla struttura sanitaria (poliambulatorio e laboratorio di analisi cliniche), va tenuto distinto da quello delle farmacie. Dette strutture non possono, quindi, beneficiare della disposizione di cui all’art. 22 del DPR 633/72, dovendo emettere fattura.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni – Numero Verde 800.910.245

 

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