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Piano Transizione 5.0: Agevolazioni per Investimenti Innovativi ed Energeticamente Efficienti

L’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024 (“PNRR”) introduce il Piano Transizione 5.0, che prevede agevolazioni per investimenti effettuati nel 2024 e 2025 in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, definiti “beni 4.0”, interconnessi al sistema aziendale. Tali investimenti devono essere parte di progetti di innovazione volti a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% a livello di impresa o del 5% nel processo produttivo specifico interessato.

Possono accedere al beneficio le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione o dal regime di determinazione del reddito.

Per usufruire del credito d’imposta, le imprese devono rispettare:

  1. Le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili al proprio settore.
  2. Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

La riduzione dei consumi, calcolata su base annuale, deve essere rapportata ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente all’inizio degli investimenti, al netto delle variazioni nei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano i consumi.

Sono agevolabili i beni strumentali utilizzati per:

  • Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (escluse le biomasse).
  • Impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia solare, sono ammessi esclusivamente gli impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti requisiti:

  • Moduli fotovoltaici prodotti in Stati membri UE con efficienza ≥ 21,5% (livello di modulo).
  • Celle fotovoltaiche prodotte in Stati membri UE con efficienza ≥ 23,5% (livello di cella).
  • Moduli bifacciali con celle ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti in Stati membri UE, con efficienza ≥ 24%.

Gli impianti con moduli di tipo b) e c) beneficiano di una maggiorazione del costo ammissibile per il calcolo del credito d’imposta, pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo.

Il credito d’imposta varia in base alla riduzione dei consumi energetici, suddivisa in tre classi di efficienza energetica:

  1. 1ª Classe – Riduzione dei consumi del 3-6% (struttura produttiva) o 5-10% (processi interessati): credito pari al 35%.
  2. 2ª Classe – Riduzione dei consumi del 6-10% (struttura produttiva) o 10-15% (processi interessati): credito pari al 40%.
  3. 3ª Classe – Riduzione dei consumi >10% (struttura produttiva) o >15% (processi interessati): credito pari al 45%.
  • Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025.
  • Eventuali importi non utilizzati possono essere riportati in avanti e compensati in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non è cumulabile con:

  • Altre agevolazioni finanziate con fondi europei.
  • Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Legge di Bilancio 2021).
  • Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, D.L. 124/2023).

È ammessa la cumulabilità con altre agevolazioni, purché il cumulo non superi il costo sostenuto.

Le modalità operative per l’applicazione dell’agevolazione saranno stabilite con un decreto ministeriale di prossima emanazione.

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