Considerati strutture periferiche connesse agli elaboratori principali posti nell’azienda, questa sì, allocata in zona favorita, sono riconosciuti acquisti fiscalmente agevolati
Sono agevolabili, ai sensi dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015, gli investimenti in “totem” digitali, anche se installati presso gli esercizi commerciali situati al di fuori delle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016, pubblicata a seguito della risposta resa a una istanza di interpello, presentata da un contribuente che opera nel campo delle fidelizzazioni con concorsi e operazioni a premio.
Per svolgere la propria attività, la società istante, oltre alla strumentazione informatica (elaboratori e server) situata in sede, ha collocato, in comodato presso gli esercizi commerciali che partecipano alla promozione, suoi “pos” (point of sale) e distribuito, tramite gli stessi esercizi, tessere magnetiche o con chip, necessarie alla raccolta punti del cliente finale.
L’interpellante intende ora introdurre, negli esercizi commerciali con cui lavora, un nuovo strumento che rappresenta l’evoluzione tecnologica del pos.
Il “totem” digitale è, infatti, un terminale informativo multimediale costantemente interconnesso in rete con il sistema aziendale centrale che ne controlla l’operatività, in assenza della quale risulta impossibile il suo funzionamento.
Il collegamento telematico costante consente al totem, ubicato presso l’esercizio commerciale, di far transitare, dal punto vendita ai server aziendali, i punti che il consumatore acquisisce in relazione alla spesa effettuata e alla promozione posta in essere dal commerciante.
In sostanza, grazie al totem, un consumatore, cliente di un esercizio commerciale che sta mettendo in essere la campagna di fidelizzazione, accostando la tessera punti al totem, si vedrà caricati i punti della stessa, utili per ottenere i premi previsti.
Aspetto essenziale della questione posta dall’interpellante è che i totem digitali, beni oggetto d’investimento, vengono posizionati al di fuori della sede aziendale, negli esercizi commerciali che partecipano alla promozione.
Come noto, il già citato articolo 1, commi 98-108, della legge 208/2015, ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto d’investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Detto credito d’imposta compete nella misura massima del:
- 20% per le piccole imprese
- 15% per le medie imprese
- 10% per le grandi imprese.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione sono tenuti a effettuare un’apposita comunicazione per la fruizione del credito d’imposta, a decorrere dal 30 giugno 2016, e fino al 31 dicembre 2019, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 45080/2016 del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso oggetto dell’interpello, i terminali (totem digitali) verrebbero collocati anche al di fuori delle zone individuate dalla disciplina agevolativa, seppure il sistema centrale (elaboratori) sia installato nella sede sociale dell’istante, quindi, nel territorio individuato dalla normativa quale zona geografica ove effettuare gli investimenti agevolabili.
Su questo punto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che, anche in conformità a quanto già illustrato per un’analoga agevolazione (cfr risoluzione 9/E del 2002), considerato lo stretto vincolo di connessione funzionale tra totem digitali ed elaboratori posti in sede, l’investimento in totem digitali contribuisce alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato indipendentemente dal luogo in cui gli apparecchi terminali sono installati.
I totem digitali, infatti, possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda.
Tenuto conto che la struttura produttiva, nel caso di specie, costituita dagli elaboratori, facente capo all’istante, è situata in una delle zone individuate dalla norma in cui allocare gli investimenti agevolabili, l’Agenzia è dell’avviso che l’investimento prospettato sia da ritenersi agevolabile.
Il totem digitale, infatti, così come evidenziato nella citata risoluzione, rappresenta un terminale destinato alla raccolta dei dati relativi alle transazioni commerciali e per il suo funzionamento è inserito in un circuito telematico che lo collega, in modo costante e strettamente funzionale, agli elaboratori posti in azienda.
Anche nel caso prospettato, quindi, sono gli elaboratori e i server posti in azienda a gestire e lavorare tutte le informazioni raccolte dal totem, che, non essendo dotato di autonomia propria, risulterebbe inutile in assenza del circuito aziendale a cui è collegato.
Si può parlare, pertanto, di strutture periferiche interconnesse agli elaboratori principali posti in azienda.