ENTRO FINE ANNO, PUO ESSERE UTILE VALUTARE UN INVESTIMENTO CON LE VECCHIE REGOLE DI SUPER E IPERAMMORTAMENTO OPPURE ATTENDERE LA TRASFORMAZIONE PREVISTA PER QUESTI DUE STRUMENTI NEL 2020 ORAMAI ALLE PORTE E INVESTIRE L’ANNO PROSSIMO.
Al netto della proroga proposta nel disegno di legge di Bilancio 2020, per la quale occorrerà attendere l’approvazione della relativa legge, ad oggi ed entro fine anno le farmacie hanno l’opportunità certa di effettuare importanti investimenti, sfruttando le agevolazioni fiscali del super ammortamento e dell’iperammortamento per dotarsi di beni strumentali particolarmente avanzati tecnologicamente, ma anche di uso ordinario.
Le suddette agevolazioni sono entrambe applicabili per investimenti effettuati entro il 31/12/2019, ovvero entro il termine ulteriore del 30/06/2020 (per il super ammortamento) o del 31/12/2020 (per l’iperammortamento) a condizione che entro la fine dell’anno 2019 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati corrisposti acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai soli fini della deducibilità fiscale delle quote annue di ammortamento e dei canoni annui di leasing, che risulteranno, pertanto, di importo più elevato (per il leasing ci si riferisce alla sola quota capitale, con esclusione degli interessi).
Le maggiorazioni previste sono pari:
- Al 30% del costo d’acquisto per il super ammortamento, che può essere applicato ai beni strumentali nuovi di uso ordinario per le farmacie, con l’esclusione di autovetture e fabbricati;
- Al 170% del costo d’acquisto per l’iperammortamento, applicabile ai beni strumentali nuovi di alto contenuto tecnologico. A titolo indicativo, i beni agevolabili per le farmacie si concretizzano in:
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali, incluse le scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione e le piccole opere murarie e le attrezzature indispensabili per il funzionamento del macchinario o che ne costituiscano normale dotazione;
- le cd. “vending machine” o distributori automatici;
- casse automatiche con determinate caratteristiche.
Per poter applicare il super ammortamento sono rilevanti:
- la data di effettuazione dell’investimento;
- l’entrata in funzione del bene, che determina l’effettiva fruizione del beneficio.
Per i beni di valore inferiore ad euro 516,46 è possibile dedurre la maggiorazione interamente nell’anno di acquisto del bene.
Per beneficiare dell’iperammortamento sarà determinante non solo l’entrata in funzione del bene ma anche l’interconnessione dello stesso al sistema aziendale.
A tal fine, la farmacia dovrà disporre di:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare della farmacia;
- perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista o attestato rilasciato da ente di certificazione accreditato, per i singoli beni di importo superiore a euro 500.000,00.
E’ suggeribile in ogni caso dotarsi di una perizia terza oltre alla dichiarazione sostitutiva.
Per le farmacie che beneficiano dell’iperammortamento è inoltre prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni software, sistemi, piattaforme e applicazioni previsti dalla normativa.
Le Novità per il 2020
La legge di Bilancio 2020 sta prevedendo, per le imprese che effettueranno investimenti nel 2020, la trasformazione del super e iperammortamento in credito d’imposta in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.
L’attuale super ammortamento, per investimenti sino a 2 milioni di euro, sarebbe sostituito da un credito d’imposta nella misura del 6% del costo.
Con l’iperammortamento spetterebbe invece un credito di imposta pari al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 e i 10 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali, per i quali attualmente è riconosciuta la maggiorazione del 40%, in quanto effettuati dai soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 15% del costo.
Il nuovo credito d’imposta sarebbe utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni legati all’iperammortamento.
di Vito Luna