Come ogni anno, entro il 31 dicembre i titolari delle farmacie dovranno verificare che i propri dipendenti abbiano goduto di almeno due settimane di ferie maturate nel corso del 2019 (D. Lgs. 213/2004); le ferie maturate residue dovranno essere godute entro 24 mesi, ossia entro dicembre 2021 (per le farmacie municipalizzate il termine è di 18 mesi, quindi giugno 2021).
Il farmacista dovrà effettuare un’ulteriore verifica entro giugno 2020 (per le farmacie municipalizzate) o entro dicembre 2020 (per le farmacie private), in quanto dovrà assicurarsi che i propri dipendenti beneficino delle ferie maturate nel 2018 e non ancora godute.
Nel caso in cui la farmacia abbia effettuato l’assunzione in corso d’anno, chiaramente si dovrà fare riferimento all’effettivo periodo di assunzione e non all’anno solare; inoltre, se il dipendente ne fa richiesta, le due settimane di ferie dovranno essere consecutive, compatibilmente con le esigenze di servizio della farmacia.
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla normativa espone il datore di lavoro al pagamento di una sanzione che va da 120,00 a 720,00 euro per ciascun lavoratore per il quale sia stata commessa la violazione. Le sanzioni si inaspriscono notevolmente per le farmacie di maggiori dimensioni: l’importo va da un minimo di 480,00 euro ad un massimo di 5.400,00 euro per ciascun lavoratore, se la violazione si riferisce a più di 5 o più di 10 lavoratori o si protrae, rispettivamente, per almeno 2 o 4 anni.
Non saranno commesse violazioni da parte del titolare della farmacia, e quindi non potranno essere applicate le relative sanzioni, nel caso in cui si verifichino eventi, imputabili esclusivamente al lavoratore, che determinino prolungati periodi di assenza tali da non consentire il godimento del periodo minimo di 2 settimane nell’anno di maturazione (malattia, maternità obbligatoria o facoltativa, infortunio).
Il diritto alle ferie è considerato irrinunciabile per il lavoratore, in quanto posto a tutela del suo benessere psicofisico, pertanto in caso di mancata fruizione non è consentita la monetizzazione delle ferie legali se non al momento di cessazione del rapporto, indipendentemente dalla causa di risoluzione. E’ comunque consentita la liquidazione delle eventuali ferie eccedenti il periodo minimo di cui i lavoratori devono obbligatoriamente beneficiare per legge (4 settimane all’anno).
I dipendenti della stessa farmacia, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, possono cedere le proprie ferie a titolo gratuito ai colleghi che abbiano la necessità di assistere i propri figli minori affetti da malattie che richiedano cure costanti (D.Lgs. 151/2015). Per il principio di irrinunciabilità, tale possibilità è però prevista solo per le ferie eccedenti il limite minimo legale annuale.
di Agnese D’Amico