Al nastro di partenza l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico della farmacia previsto dall’art. 6 del D.L. 104/2020 per le assunzioni e a tempo indeterminato, o per le trasformazioni a tempo indeterminato di un contratto a termine, effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.
La circolare Inps 133/2020 consente, alle farmacie che investano nei rapporti di lavoro stabili, di beneficiare dello sgravio per 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione/trasformazione, compilando e inviando apposita istanza on line, disponibile sul sito web dell’Ente a decorrere dal 24 novembre. Sono esclusi i contratti di apprendistato e le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
La previsione normativa rientra tra le misure volte a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; trova pertanto applicazione per le farmacie aventi sede su tutto il territorio nazionale, nel limite delle risorse stanziate, purché rispettino le seguenti condizioni:
- possesso di Durc regolare;
- assenza di violazioni di obblighi di legge e norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.
L’unico requisito richiesto in capo al lavoratore è non essere stato titolare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la stessa farmacia nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per i rapporti part-time; in tal caso la soglia massima di esonero mensile della contribuzione di cui potrà beneficiare la farmacia, pari ad euro 671,66, sarà ridotta proporzionalmente. Sono esclusi dal beneficio i contributi Inail e quelli dovuti ai fondi di solidarietà e interprofessionali.
Si precisa che, laddove la farmacia sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, se ne sussistono i presupposti legittimanti, accedere all’agevolazione. Le suddette cause di sospensione, infatti, nell’attuale situazione occupazionale, sono riconducibili ad eventi oggettivamente non evitabili, non rientranti tra le quelle previste normativamente che comporterebbero l’impossibilità di beneficiare dello sgravio.
L’esonero contributivo è cumulabile con altre esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta; trattandosi di un esonero totale della contribuzione previdenziale datoriale, ciò sarà possibile laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile.
Nel caso in cui la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine avvenga entro 6 mesi dalla relativa scadenza, inoltre, la farmacia avrà diritto alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40 % previsto per i rapporti a tempo determinato.
di Loredana Miglietta
Pubblicato anche su Farmamese n. 10/2020