Dal prossimo 17 febbraio le piattaforme con meno di 45 milioni di utenti attivi dovranno rispettare le norme in materia di servizi digitali. Il Regolamento Ue sui servizi digitali (Dsa), applicabile senza alcun bisogno di atti di recepimento nazionali, ha portato a numerose novità per coloro che gestiscono marketplace o siti web intermediari.
Per “servizi digitali” il regolamento si riferisce ad un’ampia categoria di servizi online, dai semplici siti web ai servizi di infrastruttura Internet e alle piattaforme online.
Le farmacie che gestiscono senza intermediari i loro siti Internet non dovranno apportare alcuna modifica nella gestione delle loro attività di e-commerce.
Tale regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l’espansione di servizi digitali nel mercato interno, pertanto si applica ai prestatori dei servizi della società dell’informazione così come definiti nella Direttiva (Ue) 2015/1535 ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario.
La finalità del Regolamento è riportata nell’articolo 1): “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l’innovazione e in cui i diritti fondamentali siano tutelati in modo effettivo.”
Il Regolamento, con la nuova normativa impone ai marketplace e ai siti web, che effettuano servizi di intermediazione, un’opera di controllo ex ante volta ad evitare definitivamente la vendita di prodotti del tutto inutili ma spacciati come prodigiosi.
Si punta, infatti, a non reiterare quanto si è riscontrato durante il lockdown, quando l’Autorità Antitrust dovette intervenire, ex post, per bloccare la vendita di prodotti “miracolosi” contro il covid-19 che venivano promozionati sui più importanti marketplace.
L’articolo 2, comma due delinea l’ambito di applicazione della normativa europea chiarendo che il Regolamento «non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari, né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.
Secondo Federfarma tale disposizione spiega, quindi, come la normativa in parola non si applica alle farmacie che, autonomamente, vendono prodotti, a esclusione dei farmaci ad uso umano, attraverso il proprio sito web. E a maggior ragione, la normativa non si applica neanche nel caso in cui la vendita online riguardi farmaci, poiché, come stabilito dalla Circolare ministeriale del 10 maggio 2016, non è consentita la vendita di medicinali online tramite marketplace ovvero siti web intermediari