Dopo gli interventi dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi, 15 ottobre 2020, la circolare n.26 con cui fornisce chiarimenti di carattere interpretativo e operativo circa l’applicazione iva ai prodotti destinati a contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19.
La circolare definisce chiaramente quali sono i beni ad aliquota iva agevolata in precedenza solo elencati dal decreto:
- le «mascherine» chirurgiche e quelle Ffp2 e Ffp3 e singoli filtri a condizione che siano validamente certificate come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale.
- i «detergenti disinfettanti per mani» con potere disinfettante, a prescindere dalle dimensioni della confezione.
L’Agenzia precisa, inoltre, che non tutti i prodotti corrispondenti ai codici TARIC indicati dall’Agenzia delle Dogane sono esenti, ma solo i biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati dall’autorità competente ( Ministero della salute): “ in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non potrà beneficiare dell’esenzione IVA “
- I «dispenser a muro per disinfettanti» intesi come distributori di disinfettanti che hanno elementi di ancoraggio e fissità (ad esempio, al terreno o a muro). Pertanto sono incluse le piantane dotate di sistemi di fissaggio e sono escluse tutte le strutture facilmente asportabili, (ad es. le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi dotati di dispenser).
- la «soluzione idroalcolica in litri» , quindi disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come presidi medico chirurgici o biocidi, utilizzati per la pulizia di superfici e in ambito sanitario. Sono esclusi dall’esenzione iva i presidi medico chirurgici e i biocidi con etanolo inferiore al 70%, in quanto per la disinfezione delle superfici, secondo l’ISS, sono efficaci quelli contenenti quantità maggiori o uguali al 70%. Le confezioni possono avere capacità maggiori, uguali o inferiori a un litro.
La cessione delle soluzioni idroalcoliche in litri è esente iva solo se è effettuata per finalità sanitarie.
- I presidi medico chirurgici e i biocidi a base di “perossido di idrogeno al 3 per cento” (es “acqua ossigenata”) indipendentemente dal formato della confezione.
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto già espresso dal Ministero della Salute facendo rientrare nella «strumentazione per diagnostica per COVID-19» anche i Saturimetri (pulsossimetri e ossimetri) in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile anche COVID-19”.
Tali strumenti devono appartenere alla categoria dei codici Taric indicati dalle dogane nella circolare 12/D del 2020.
I test sierologici, invece, potranno godere del regime agevolato solo se classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D
Infine rientrano tra gli “Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” tutti i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione di tutti gli operatori obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti-pandemia , purché siano indicati nel Rapporto ISS COVID-19 e rientrino nelle voci doganali che presentano le caratteristiche di DPI o di dispositivo medico.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’elenco dei beni indicato nell’articolo 124 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 è tassativo e pertanto il regime IVA agevolato non può essere applicato a beni diversi da quelli espressamente individuati.
di Agnese D’Amico