Dopo la circolare dell’Agenzia delle dogane, anche il Ministero della Salute ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito alla precisa individuazione dei dispositivi esenti iva fino al 31 dicembre 2020 contenuta nell’art. 124 del D.L. 34/2020 entrato in vigore il 19 maggio 2020.
Il Ministero ha precisato di fornire chiarimenti solo in spirito collaborativo con il Ministero dell’Economia e Finanze e con l’Agenzia delle Entrate, in quanto non ha partecipato all’individuazione della lista dei prodotti necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19
Il Dicastero ritiene rientrino tra le definizioni di :
• Mascherine: anche le mascherine chirurgiche autorizzate in deroga dall’Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 2, del D.L.18/2020;
• Strumentazione per diagnostica per COVID-19: anche i saturimetri (pulsossimetri e ossimetri), in quanto sono dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile il COVID-19;
• Termometri: tutti i termometri per la rilevazione della temperatura corporea;
• Provette sterili: provette sterili per la raccolta delle urine (si precisa che si tratta di IVD ovverosia dispositivi medici diagnostici in vitro).
I contenitori di ossigeno potrebbero, invece, rientrare quale strumentazione varia utilizzata per pneumologia respiratoria, in termini generici nelle attrezzature di ospedali da campo.
Infine, il Ministero si rimette alle valutazioni dell’Agenzia delle Entrate circa la corretta definizione dei “detergenti disinfettanti per le mani”, in quanto di sua competenza l’esatta delimitazione del campo di applicazione della misura agevolativa.
Sarebbe auspicabile ora, dopo l’intervento dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della Salute, un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, che ad oggi non si è espressa fornendo i chiarimenti necessari per un’esatta individuazione dei prodotti da trattare in esenzione iva.
Agnese D’Amico