Con il decreto Omnibus pubblicato il 10 agosto, è stato prorogato il termine per la rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2024, precedentemente stabilito dalla legge di Bilancio 2024. La nuova scadenza per giurare la perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva del 16% è ora fissata al 30 novembre 2024, anziché al 30 giugno 2024.
L’agevolazione è rivolta a:
- Persone fisiche;
- Società semplici e soggetti equiparati;
- Enti non commerciali (per attività non d’impresa);
- Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Questi soggetti possono rideterminare il costo fiscale di terreni (agricoli ed edificabili) e partecipazioni (sia negoziate sia non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione) posseduti alla data del 1° gennaio 2024, versando un’imposta sostitutiva pari al 16%.
Adempimenti richiesti entro il 30 novembre 2024:
- Perizia giurata: Far redigere una perizia di stima da un professionista abilitato.
- Versamento dell’imposta sostitutiva: L’imposta del 16% può essere versata:
- In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024;
- In forma rateale, in tre rate di pari importo con scadenze:
- 30 novembre 2024;
- 30 novembre 2025;
- 30 novembre 2026.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al 3%.
- Dichiarazione dei redditi: Indicare nella dichiarazione dei redditi dell’anno di rivalutazione i dati relativi alla rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni.
Cosa succede in caso di mancata rivalutazione?
Se non si procede alla rivalutazione, le plusvalenze realizzate saranno tassate con un’aliquota del 26%. Pertanto, è importante valutare la convenienza economica, considerando:
- Il valore rivalutato della partecipazione (su cui si applica l’imposta sostitutiva del 16%);
- La potenziale plusvalenza da tassare con aliquota del 26%.
Questo nuovo termine offre più tempo ai contribuenti per sfruttare l’opportunità di ottimizzazione fiscale.
Esempio di calcolo di risparmio
Società Farmacia Alfa con capitale sociale: 10.000 euro
Socio A (quota 50%): 5.000 euro
Valore del patrimonio risultante da perizia: 400.000 euro
Imposta sostitutiva socio A: 32.000 euro (400.000 x 16%/2)
Valore di cessione della partecipazione: 500.000 euro
Ipotesi 1: rivalutazione e successiva cessione
Plusvalenza da cessione : 100.000 euro (500.000 – 400.000)
Plusvalenza socio A: 50.000 euro
Irpef da versare sulla plusvalenza : 13.000 euro (50.000 x 26%)
Totale imposte Socio A: 45.000 euro (32.000 + 13.000)
Ipotesi 2: cessione senza rivalutazione
Cessione senza rivalutazione
Plusvalenza: 490.000 euro (500.000 – 10.000)
Plusvalenza socio A: 245.000 euro
Totale imposte: 63.700 euro (245.000 x 26%)