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Farmacie private: comunicata la nuova busta paga

Il 7 settembre 2021 Federfarma e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (Filcams, Fisascat e Uiltucs) hanno siglato l’accordo con l’obiettivo di rivedere la busta paga del personale delle farmacie e di prevedere un incremento del minimo pari a 80 euro per il livello 1, da riproporzionare per tutti i livelli.

L’accordo, in sostanza, si basava su un rinnovo della disciplina collettiva derivante dal CCNL 26 maggio 2009 e dai successivi accordi intervenuti tra le Parti. Tuttavia, a causa della mancanza di parametri, un adeguamento dei nuovi importi della paga base per tutti i livelli della scala classificatoria risultava impossibile.

Lo scorso mercoledì 24 novembre è arrivata però una novità: sono stati comunicati dalle Parti i nuovi importi da corrispondere in busta paga ai dipendenti delle farmacie private a partire al mese di novembre, sia urbane che rurali sussidiate.

La comunicazione definisce anche i nuovi importi validi dal 1 novembre 2021:

  • Per le farmacie urbane: liv. Q1, 1.668,97; liv. Q2, 1.499,19; liv. Q3, 1.429,19; liv. 1, 1.429,19; liv. 2, 1.215,92; liv. 3, 1.130,17; liv. 4, 1.017,02; liv. 5, 898,97; liv. 6, 807,81.
  • Per le farmacie rurali sussidiate: liv. Q1, 1.602,21; liv. Q2, 1.439,22; liv. Q3, 1.372,02; liv. 1, 1.372,02; liv. 2, 1.167,28; liv. 3, 1.084,97; liv. 4, 976,33; liv. 5, 863,01; liv. 6, 775,49.

Si ribadisce anche che dal 1 novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali – ovvero Q1, Q2 e Q3 – caratterizzate da un diverso livello retributivo commisurato a diverse responsabilità. L’ISQ (Indennità Speciale Quadri) spetta ai quadri appartenenti all’area Q1 nella misura di 130 euro, mentre per i quadri delle aree Q2 e Q3 la misura è commisurata all’anzianità complessiva maturata nel livello 1 e come quadro: se superiore a 12 anni, l’ISQ è pari a 130 euro; se superiore a 2 anni, l’ISQ è pari a 100 euro.

Un’altra novità riguarda i permessi, che nell’art. 26 del CCNL erano previsti nella misura di 40 ore annuali. L’accordo raggiunto dalle parti prevede ora che i permessi maturino al 50% dopo 3 anni dall’assunzione e al 100% solo dopo il sesto anno dalla stessa. Questo provvedimento è applicabile ai lavoratori assunti dal 1 novembre 2021 in farmacie che occupano fino a 40 dipendenti e tiene conto anche dei rapporti di lavoro presso altre farmacie, se opportunamente documentati.

Infine, si specifica che per il datore di lavoro è previsto un contributo di 13 euro al mese, per 12 mensilità, destinato al finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa. Quest’ultimo punto ha validità a partire dal 1 gennaio 2022: per ora non sono state definite le modalità di erogazione di tale contributo e fino a quel momento dovrà essere riconosciuto direttamente al dipendente come EDR.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni – Numero Verde 800.910.245

di Loredana Miglietta

 

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