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Parte il bonus sanificazione DPI e tamponi

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare l’apposita domanda per accedere al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa (anche le farmacie), arti e professioni e gli enti non commerciali.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:
• sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
• acquisto di dispositivi di protezione individuale, come per esempio mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
• acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2020 per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata e i professionisti, ai fini dell’imputazione delle spese occorre fare riferimento al criterio di cassa: quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.
Ciò significa che, per esempio, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2021, con pagamenti effettuati sia a maggio che a giugno 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel mese di giugno 2021.
Per le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, ai fini dell’imputazione delle spese, occorre far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere presentata a partire dal 4 ottobre ed entro il 4 novembre 2021, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito.
Nella comunicazione occorre indicare il credito d’imposta “teorico”, pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo di 60.000 euro sull’ammontare dell’agevolazione. Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Ne risulta che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 12 novembre 2021.

Infine, si specifica che il credito d’imposta può essere utilizzato:
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
• in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Tuttavia, il credito d’imposta, per espressa disposizione, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni – Numero Verde 800.910.245

di Agnese D’Amico

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