L’art. 10 del D.L. n 104/2020 (Decreto Agosto), consente alle imprese di effettuare la rivalutazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni scegliendo tra due soluzioni:
- Rivalutazione gratuita senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori;
- Rivalutazione con rilevanza fiscale, versando un’imposta sostitutiva del 3%.
Un’altra importante novità è data dalla possibilità di rivalutare anche un singolo bene e non necessariamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Questa nuova opportunità offre, così, un maggiore sostegno alla patrimonializzazione delle imprese, consentendo loro di svolgere un’operazione più conveniente al fine di ottenere un miglioramento del rating bancario e di accedere al credito in modo più agevole.
I soggetti a cui si rivolge tale incentivo sono le società di capitali, enti commerciali, le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Tale agevolazione interessa anche le farmacie, le quali potranno ottenere beneficio in riferimento agli arredi, al robot che gestisce il magazzino e attrezzature di laboratorio.
Scegliere una rivalutazione gratuita, quindi a valenza civilistica e non fiscale, può consentire alla farmacia di riportare il proprio patrimonio netto in positivo, con l’iscrizione di una riserva di rivalutazione, e avere così possibilità di coprire eventuali perdite senza ricorrere a nuovi apporti da parte dei soci, nonché maggiore capacità di accedere al credito bancario. Effettuando una rivalutazione fiscale, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%, la farmacia potrà godere di un risparmio fiscale derivante dai maggiori ammortamenti deducibili.
Oggetto di rivalutazione sono le partecipazioni e le immobilizzazioni presenti nel bilancio del 31 dicembre 2019. Pertanto, possono essere rivalutati i beni d’impresa, quali terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi e brevetti.
Restano fuori dalla rivalutazione gli immobili la cui produzione o il cui scambio rientra nell’attività d’impresa (beni merci, materie prime e prodotti finiti); i costi di impianto e ampliamento, nonché le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, i costi pluriennali patrimonializzati; le partecipazioni non di controllo o collegamento e che, ad ogni modo, non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
I contribuenti, il cui esercizio coincide con l’anno solare, sono tenuti ad effettuare la rivalutazione dei beni nel bilancio 2020.
La rivalutazione può avvenire gratuitamente, riconoscendo tali nuovi valori soltanto in termini civilistici e non fiscali, oppure l’azienda può scegliere di effettuare la rivalutazione fiscale, pagando un’imposta sostitutiva del 3%.
Il maggior valore derivante dalla rivalutazione di tali beni viene riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Pertanto, sarà già possibile, a decorrere dall’esercizio successivo all’avvenuta rivalutazione, calcolare le quote di ammortamento e il plafond per le spese di manutenzione in considerazione dei valori rivalutati.
Il saldo attivo di rivalutazione che ne risulta, al netto dell’imposta sostitutiva del 3%, costituirà una riserva in sospensione d’imposta con la possibilità anche di procedere all’affrancamento versando un’ulteriore imposta del 10%, sempre con la facoltà di versarla in 3 rate annuali.
La rivalutazione, in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ha efficacia dall’esercizio 2024. Qualunque operazione effettuata prima del quarto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (1 gennaio 2024, per i contribuenti con esercizio solare), la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze avviene considerando il costo del bene precedente la rivalutazione.
L’imposta sostitutiva del 3% deve essere pagata tramite modello f24, in un massimo di 3 rate dello stesso importo con scadenza corrispondente al termine per il saldo delle imposte sui redditi di ogni anno, a partire dall’esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione.
Al fine di rendere il tutto più chiaro, ipotizziamo che una farmacia effettui nel 2020 la rivalutazione per 100 di un’immobilizzazione iscritta in bilancio al valore di 100 (valore rivalutato pari a 200), e che successivamente cede per un importo di 300. Confrontando la cessione prima del 2024 (triennio precedente al quarto esercizio successivo la rivalutazione) e la cessione dell’immobile nel 2024, avremo:
VOCE | CESSIONE PRIMA DEL 2024 | CESSIONE DAL 2024 |
Rivalutazione | 100 | 100 |
Imposta sostitutiva | 100 * 3% = 3 | 100 * 3% = 3 |
Saldo attivo (bilancio) | 100 – 3 = 97 | 100 – 3 = 97 |
Plusvalenza contabile | 300 – 200 = 100 | 300 – 200 = 100 |
Plusvalenza fiscale | 300 – 100 = 200 | 300 – 200 = 100 |
IRES (24%) | 200 * 24% – 3 = 45 | 100 * 24% = 24 |
Saldo attivo valori fiscali | 97 + 3 | 97 |
Distribuzione saldo attivo (IRES) | (97 + 3) * 24% – 3 = 21 | |
Totale IRES | 45 | 24 + 21 = 45 |
di Manuel Botrugno