Le farmacie, per le cessioni di beni poste in essere, devono adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’art. 2, comma 1, del DLgs. n. 127/2015
Tale obbligo, pur sostituendo la certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, non esclude l’ulteriore obbligo di documentare le operazioni poste in essere con un documento commerciale, elettronico o cartaceo, disciplinato dal D.M. 7 dicembre 2016.
Premesso che la generazione e l’emissione del documento commerciale è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati dell’operazione attraverso gli appositi Registratori Telematici, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2020, n. 3 (§ 1.2) ha chiarito che l’emissione del documento commerciale è collegata all’esecuzione della cessione, che identifica anche l’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento della consegna del bene se tale evento si verifica anteriormente al pagamento. A titolo di esempio, nel caso della cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorre memorizzare l’operazione ed emettere il documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale – essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA all’atto della consegna del bene – e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento, oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f), del D.M. 7 dicembre 2016, nel documento commerciale deve essere indicato l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Alla luce delle specifiche tecniche approvate con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 1432217 del 20 dicembre 2019, è possibile, pertanto, ritenere che l’importo pagato mediante il buono spesa dovrà essere rappresentato nella voce “Pagamento non riscosso”, occorrendo altresì indicare il valore del buono nella voce “Importo pagato”.
Per esempio, nel caso di beni acquistati in farmacia per l’importo di 8 euro, pagato, in parte, con un buono da 5 euro, occorrerà indicare i seguenti dati: pagamento contante: 3 euro; pagamento non riscosso – buono: 5 euro; importo pagato: 8 euro.
Si ritiene opportuno garantire un’adeguata tracciabilità dei buoni spesa emessi, che dovranno essere completi di data e numero progressivo e dovranno riportare l’annotazione degli estremi del relativo scontrino elettronico in modo da consentire un’agevole ricostruzione di tutti i movimenti in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per la stessa finalità, è opportuno conservare i buoni ritirati al momento della loro spendita.
Per evitare possibili contestazioni, appare inoltre necessario che sui buoni emessi ne risulti la natura (nella specie, di “buoni-corrispettivo multiuso”), mediante richiamo alla disposizione di riferimento, vale a dire l’art. 6-quater del D.P.R. n. 633/1972.
In assenza di un chiarimento ufficiale sul punto, le specifiche tecniche approvate con i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n.1432217 del 20 dicembre 2019 portano a ritenere che l’importo pagato mediante il buono spesa debba essere indicato nel documento commerciale come “pagamento non riscosso”.
Nell’attesa dell’adeguamento dei Registratori Telematici alle predette specifiche tecniche si potrebbe, tuttavia, ipotizzare che, con l’accettazione del buono spesa, l’ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato coincidano, senza quindi fare distinzioni tra l’importo pagato in contanti o in via elettronica e quello pagato mediante il buono.
Riprendendo l’esempio proposto in precedenza nel caso di beni acquistati per l’importo di 8 euro, pagato, in parte, con un buono da 5 euro, si indicherà pagato in contanti l’intero importo di 8 euro.
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di Marco Peirolo