Ultimo aggiornamento il 25 05 2020
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale “Rilancio”, avvenuta il 19 maggio, entrano in vigore le disposizioni relative alla riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di diversi beni, necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19. Da detta data diviene obbligatorio per i farmacisti vendere con IVA pari a Zero i prodotti elencati nel decreto; nello scontrino dovrà emergere il titolo di esenzione (ad esempio “esente IVA D.L. 34/2020”).
Come noto il decreto prevede, infatti, un abbattimento dell’IVA sia sui prodotti ormai divenuti indispensabili per la vita quotidiana, sia per quelli necessari in ambito ospedaliero, per la cura di pazienti malati di Covid-19.
Le novità introdotte attendevano solo di essere formalizzate, poiché già anticipate sia del Presidente del Consiglio Conte sia dal Commissario Straordinario Domenico Arcuri. Un intervento in tale senso era atteso ed è apprezzabile, in quanto rende sempre più diffusi strumenti indispensabili per la prevenzione e la lotta al coronavirus. Non sono, tuttavia, mancate dure critiche da parte delle Farmacie e dei rivenditori di filiera sulle modalità di attuazione degli interventi annunciati.
E’ importante, altresì, sottolineare che l’esenzione IVA prevista dal 19.05.2020 e sino al 31.12.2020 dal decreto per i beni e servizi nello stesso indicati non esclude il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni dei medesimi beni e servizi. Pertanto, il farmacista dovrà vendere il prodotto senza IVA sino al 31.12.2020, non temendo di perdere il credito IVA rispetto a quanto pagato al fornitore.
Le farmacie che adottano il metodo della ventilazione IVA vendendo questi beni potranno detrarre l’IVA pagata sui beni già acquistati, senza applicare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l’IVA indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente. Per le farmacie che registrano, quindi, gli incassi senza distinzione di aliquota IVA, e poi versano l’IVA in proporzione all’aliquota media sugli acquisti, l’esenzione non influirà sulla ventilazione dei corrispettivi. La farmacia subirebbe, invece, un danno economico se le vendite esenti entrassero in ventilazione, perché dalla vendita esente dovrebbe versare l’aliquota media IVA (che è circa l’11%) anche senza averla riscossa. Le vendite esenti di “beni Covid-19” ne vanno escluse in quanto la ventilazione si applica ai corrispettivi “imponibili”.
In merito si segnala che il 21 maggio è stato presentato da Federfarma un interpello all’Agenzia delle Entrate con il quale si è chiesto conferma circa la correttezza dell’interpretazione prospettata dalla stessa in ordine ai comportamenti da tenere. Di seguito si riporta un passaggio: “Non sarà necessario modificare gli attuali comportamenti in quanto si continuerà a corrispondere la relativa imposta sulla base delle fatture di acquisto che, su tali beni, nel periodo transitorio considerato (dal 19 maggio al 31 dicembre 2020), saranno assoggettati “alla aliquota IVA 0”.
Molti dubbi da sciogliere rimangono, tuttavia, in merito all’individuazione dei beni ad aliquota IVA zero. Mentre in alcuni casi l’elencazione risulta esauriente, vedasi ad esempio gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, dubbi rimangono su diverse categorie di prodotti indicati.
Molti farmacisti oggi si interrogano su come trattare, ad esempio, le piantane con gel igienizzante o le soluzioni idroalcoliche in litri. Nel primo caso il decreto prevede l’agevolazione IVA per un dispenser a muro con disinfettante ma una piantana non è fissata al muro, quindi cosa fare? Nel secondo caso ci si pone un dubbio di carattere qualitativo – Ci dovrà essere solo acqua e alcol? Potrà essere in gel? – e uno quantitativo – Cosa vuol dire in litri? – Ancora, i pulsossimetri, nati per misurare la saturazione di ossigeno del sangue e spesso usato in casi di scarsa efficienza polmonare dovuta a cause patologiche in genere, sono da ritenersi tra gli strumenti inclusi per la diagnosi Covid 19?
Certamente la ratio della norma, tesa ad agevolare l’acquisto di prodotti atti al contenimento dell’emergenza, farebbe protendere per una interpretazione estensiva della stessa. Tuttavia, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore in merito, al fine di scongiurare il rischio per il farmacista o gli altri operatori della filiera di incorrere in inconsapevoli errori.
Nel fine settimana,in merito a ciò, Federfarma ha chiesto al Ministero della Salute e al Ministero dello Sviluppo Economico “urgenti delucidazioni ai fini dell’esatta individuazione dei prodotti indicati all’art. 124 in regime di esenzione IVA sino al 31 dicembre 2020”
Ha chiesto, quindi, chiarezza sulla voce “detergenti disinfettanti per mani” in particolare se l’esenzione riguardi solo i “disinfettanti” registrati come PMC o comprenda anche i prodotti “detergenti” per le mani, non disinfettanti, (inquadrabili come gel o soluzioni igienizzanti) e se si debba fare riferimento alla presenza di alcol in tali prodotti ed eventualmente se ci sia una percentuale minima da rispettare.
Chiarimenti sono necessari anche per la voce “mascherine” perché occorre capire se rientrino in esenzione IVA anche le mascherine chirurgiche parificate dall’Istituto Superiore di Sanità ex art. 15, comma 2, del dl 18/2020 e le FFP2 e FFP3 parificate dall’Inail ex art. 15, comma 3, del dl 18/2020.
Con questo decreto si chiude il capitolo “prezzo” mascherine chirurgiche che tanto ha fatto discutere in questo periodo d’emergenza Covid-19. Dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del Decreto “Rilancio” in Gazzetta Ufficiale, le mascherine sono vendute dalle farmacie a € 0,50 con aliquota IVA pari a zero fino al 31 dicembre 2020.
di Agnese D’Amico