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Legge di Stabilità -2016: Sgravi contributivi ridotti

CHE COSA CONCEDE LA LEGGE DI STABILITÀ A COLORO CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO? GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI SONO ORA DIMINUITI, SIA NELLA DURATA, SIA NELLA QUANTITÀ, MA RAPPRESENTANO PUR SEMPRE UN INCENTIVO. VEDIAMONE LE CARATTERISTICHE

La Legge Finanziaria 2016, ora Legge di Stabilità, al fine di incentivare l’occupazione ha confermato e prorogato gli sgravi contributivi in favore di coloro (imprenditori e non imprenditori), che effettuano nuove assunzioni di  lavoratori a tempo indeterminato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. Ad oggi può godere dell’agevolazione la farmacia che assume un lavoratore a condizione che quest’ultimo:

– non sia stato occupato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti la data di assunzione;

– non sia stato alle dipendenze a tempo indeterminato della medesima azienda nel periodo 1 ottobre- 31 dicembre 2015;

– non abbia già fruito della medesima agevolazione con lo stesso datore di lavoro.

Non è possibile godere dell’incentivo nel caso di apprendistato o di lavoro intermittente e nel caso di lavoro svolto nell’ambito della Pubblica Amministrazione o di lavoro domestico.

Superate queste verifiche, il farmacista potrà fruire di uno sgravio contributivo del 40% mensile, con un tetto annuale massimo di 3.250 euro (l’importo va riproporzionato nel caso del part time). L’esonero, della durata di ventiquattro mesi, è previsto soltanto in relazione ai contributi previdenziali; restano, invece, esclusi i premi dovuti all’Inail e altri specifici contributi, che dovranno essere comunque versati.

La Legge di stabilità 2016 ha notevolmente ridotto l’appeal di questa misura, poiché si è passati da uno sgravio contributivo per ogni lavoratore del 100% sino a un massimo di euro 8.060 annuo per tre anni, previsto per lo scorso 2015, a uno sgravio per ogni lavoratore del 40% sino a un massimo di 3.250 euro annuo, per due anni,previsto appunto per quest’anno 2016. Risultano, quindi, ridotti tutti insieme: durata, tetto massimo di fruizione e percentuale di riduzione contributiva. La stessa Legge prevede, inoltre, previa verifica delle disponibilità finanziarie, l’estensione della possibilità di godere dell’esonero parziale dei contributi per coloro che nel corso del 2017 effettueranno assunzioni a tempo indeterminato, a condizione che operino nelle seguenti regioni:

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

È da annotare inoltre che, nel caso in cui fossero individuati fondi aggiuntivi, l’agevolazione potrebbe prevedere un aumento del bonus stesso, se legato all’assunzione di donne inoccupate da ameno 6 mesi.

Il bonus assunzioni 2016 risulta, poi, cumulabile con altri tipi di agevolazioni come:

  • incentivi all’assunzione di giovani genitori;
  • incentivo per il collocamento dei lavoratori disabili;
  • benefici per assunzione di disoccupati che usufruiscono della NASpI;
  • bonus per assunzione di beneficiari del programma “Garanzia Giovani”.

I limiti degli incentivi

È opportuno conoscere, però, anche quali casi possono ritenersi a rischio utilizzo, vale a dire i casi in cui si rischia di perdere l’agevolazione nell’ipotesi di fruizione scorretta.

Il ministero del Lavoro ha, infatti, invitato gli Uffici provinciali dell’Ispettorato del lavoro a monitorare fenomeni elusivi. In particolare, saranno esaminate le posizioni del personale che ha goduto o sta godendo delle agevolazioni e sarà a tal fine molto importante rispettare i limiti segnalati dall’Inps nelle circolari 17 e 178 del 2015.

Qui di seguito riportiamo alcuni esempi di casi da non replicare:

  • è prevista l’esclusione dall’incentivo nel caso in cui un lavoratore sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presenta assetti proprietari coincidenti con l’azienda che poi lo assume;
  • l’agevolazione non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla Legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero cessato da un rapporto a termine.

Oltre a questi esempi, occorrerà, poi, sempre e comunque trovarsi in regola con il versamento dei contributi e con il pieno rispetto delle norme previste negli accordi e nei contratti collettivi nazionali.

di Agnese D’amico

Pubblicato su Farmamese n. 2 – 2016

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